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Con la sentenza depositata il 29.01 scorso il tribunale di Lecce, con una decisione per nulla condivisibile, ha ammesso la costituzione di parte civile nei confronti di un ente imputato di illecito amministrativo derivante da reato ex DLGS 231/01.
Il tribunale in aperto contrasto non solo con autorevole dottrina ma anche con la giurisprudenza di legittimità (su tutte si veda sent. SC sez. IV, 5/10/2010, n. 2251, rv. 248791), costante sul tema, ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata di reati ambientali. Secondo il tribunale il sistema sanzionatorio introdotto nel 2001 legittimerebbe l’ammissione affermando in sostanza che ciò che non è espressamente escluso, non è nemmeno vietato. Secondo i giudici leccesi “…il rinvio operato dagli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile”.
Secondo i giudici di merito l’ente non puo esimersi dalla responsabilitá per colpa organizzativa, essendo rinvenibile in capo alla società un deficit di controllo, di diligenza, di applicazione delle regole di prudenza organizzativa che sono proprie dei vertici, quindi imputabili ad essi e per converso alla società.
Il tribunale di Lecce rinvia ad una serie di norme del DLGS 231 che, secondo l’interpretazione analogica data, consentirebbero l’ammissione della costituzione di parte civile, tra esse indica gli arti. 12,17,19 presupposto per l’esercizio dell’azione risarcitoria civile.
Tale interpretazione secondo il sottoscritto è in aperto contrasto con i principi che governano il processo penale, che non ammette interpretazioni estensive in malam parte, inoltre il DLGS citato è estremamente chiaro nel non prevedere tale possibilità.
on. avv. Giuseppe Scozzari