CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM L’IRROGAZIONE DI SANZIONI SIA TRIBUTARIE CHE PENALI, SCATURENTI DALLA STESSA VIOLAZIONE, QUALORA QUESTE SIANO STATE INFLITTE A DUE SOGGETTI SEPARATAMENTE.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con la sentenza del 5 aprile 2017 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze del 23 aprile e 23 giugno 2015 relativamente alle cause riunite C -217/15 e C -350/15, in tema di sanzioni tributarie e penali scaturenti dal mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
La questione è relativa al procedimento penale promosso nei confronti di un legale rappresentante di società, il quale ha omesso di versare entro i termini previsti dalla legge l’Imposta sul Valore Aggiunto che era dovuta sulla base della relativa dichiarazione annuale.
Tuttavia, prima che prendesse avvio il procedimento penale a carico del soggetto deputato al versamento della suddetta imposta, gli importi IVA dovuti dalla società legalmente rappresentata dall’imputato, sono stati oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale conseguentemente, oltre a liquidare il debito tributario, ha anche irrogato alla società una sanzione tributaria nella misura del 30% dell’importo dovuto.
Subito dopo l’irrogazione della sanzione, la società perveniva insieme all’Agenzia delle Entrate ad un accordo transattivo vertente sugli accertamenti dei periodi di imposta di cui alla dichiarazione IVA non versata, con il quale l’Agenzia delle Entrate rinunciando alla pretesa della sanzione, si accordava affinché la società pagasse la sola imposta dovuta. Pertanto, con la transazione, l’accertamento compiuto dall’amministrazione finanziaria relativamente alla dichiarazione annuale IVA non versata dalla società diveniva definitivo, atteso che lo stesso non è stato oggetto di impugnazione.
In seguito, l’Agenzia delle Entrate denunciava il reato di omesso versamento alla Procura della Repubblica, e veniva avviato un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per il reato di omesso versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, previsto dal combinato disposto degli artt. 10 bis e ter del decreto delegato n. 74/2000.
Conseguentemente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prendendo cognizione del procedimento avviato nei confronti del legale rappresentante, rilevava un manifesto contrasto tra la normativa prevista all’art. 10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, con il principio del c.d. ne bis idem.
Ed in particolare tale contrasto lo si rilevava in quella parte dell’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, che consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto, il quale sia già stato destinatario di un accertamento definitivo con relativa irrogazione di una sanzione amministrativa, con l’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in base ai quali nessuno può essere condannato penalmente per un reato per il quale sia già stato giudicato.
Pertanto, il Tribunale sollevava la questione pregiudiziale innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha tuttavia rilevato e sottolineato che nel caso in esame le sanzioni tributarie sono state inflitte alla società, mentre il procedimento penale pendente era a carico di un soggetto diverso ovvero il legale rappresentante.
In tale circostanza, la Corte di Giustizia ha aderito alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale «il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione dell’articolo 4 del protocollo n.7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente diverse» (Cfr. Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0520JUD00353211, § 51).
Infatti, i Giudici della Corte del Lussemburgo hanno definito la questione affermando che, il disposto dell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e quindi del principio del c.d. ne bis in idem, non è in contrasto con la normativa nazionale che consente di avviare procedimenti penali per l’omesso versamento dell’IVA nei confronti di colui il quale, sia già stata irrogata una sanzione amministrativa/tributaria, allorquando tali sanzioni siano state inflitte a due soggetti giuridicamente diversi.
In conclusione, nel caso in esame, il Tribunale potrà legittimamente applicare la disciplina prevista dall’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, e pertanto, ne consegue che, nella fattispecie de qua non è applicabile il principio del c.d “bis de eadem re ne sit actio” comunemente conosciuto come “ne bis in idem”.
Dott. Gaspare Tesè