CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, SENTENZA 5 NOVEMBRE 2014-DEP. 11 FEBBRAIO 2015, N. 6184
“Non è possibile per il sostituto del difensore, procuratore speciale del danneggiato dal reato, operare in udienza la costituzione di parte civile in assenza della procura speciale o della parte delegante”. La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6184 dell’11 febbraio 2015, avalla l’interpretazione più restrittiva del combinato disposto degli artt. 76, 78, 100 e 122 c.p.p., escludendo con tono perentorio che il difensore munito di procura speciale, da lui stesso autenticata, possa delegare al proprio sostituto processuale il potere di costituirsi nel giudizio penale in rappresentanza della parte civile. Tale orientamento si pone in netto contrasto con altre pronunce della Suprema Corte che hanno invero sancito il principio opposto, consentendo la sostituzione processuale, anche ai fini del deposito dell’atto di costituzione di parte civile, allorché la procura speciale conferita al difensore riconosca espressamente la facoltà di subdelega (fra tutte, Cass. pen., sez. V, 27 maggio 2014-dep. 11 luglio 2014, n. 30793). Nel vivace contrasto giurisprudenziale, la sentenza n. 6184/2015 spicca dunque per l’estremo rigore che ha indotto il giudice delle leggi a stabilire che, in ambito penale, «l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni modali degli artt. 76, 78 e 122 cod.proc.pen., e non anche dal sostituto processuale (privo di procura speciale), il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale» e ciò in quanto “sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale”. Cosa fare allora in caso di insuperabile impedimento del difensore-procuratore speciale a partecipare all’udienza di costituzione delle parti? Al riguardo, la sentenza in esame fornisce una sorta di vademecum: a) la costituzione di parte civile può essere presentata dal difensore-procuratore speciale prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.p., ma in tal caso l’atto deve essere notificato alle altre parti processuali; b) sembra rimanere valida la costituzione di parte civile anche a mezzo di sostituto processuale, se avvenuta in presenza della persona offesa, nel qual caso deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (in tal senso la sentenza de qua fa richiamo a Cass.pen., sez. III, 27.1.2006, n. 13699 e Cass.pen., sez. V, 3.2.2010, n. 19548. Contra Cass.pen., sez. V, 23.10.2009, n. 6680); c) il mandatario può procedere alla nomina di piùprocuratori speciali (dato che l’unicità del mandato al difensore è imposta, ex art. 100 c.p.p., ai soli fini processuali, e non limita, a fini sostanziali, la nomina di più procuratori speciali). La procura speciale rilasciata a più persone va però redatta, inderogabilmente, con atto di notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 2703 c.c., dato che il difensore non può autenticare la procura speciale rilasciata ad altri oltre che a se stesso (art. 122, comma 1, c.p.p.). Ad ogni buon conto, ci sentiamo di consigliare sempre, ai fini della costituzione di parte civile, la presenza in aula del difensore-procuratore speciale della persona offesa, la cui legittimazione formale e sostanziale per gli adempimenti di cui agli artt. 76, 78 e 100 c.p.p. rimane l’unica certezza che l’altalenante giurisprudenza della Suprema Corte non ha mai osato mettere in discussione.
Avv. Angelo Sutera