Diritto Penale: Omesse ritenute certificate, la crisi economica e i tentativi di rimedio per far fronte alla stessa costituiscono causa di esclusione della responsabilità penale.
(Cass. Pen. Sez. III n. 20725/2018)
In relazione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, così come nei reati tributari in genere, la Suprema Corte di Cassazione ha posto delle limitazioni specifiche all’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 45 c.p., ovvero la non punibilità del soggetto che ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
L’improvvisa crisi di liquidità non imputabile al datore di lavoro o all’imprenditore non è da sola sufficiente a far attivare l’esimente di cui all’art. 45 c.p..
Come specificato ormai da costante giurisprudenza, da ultimo Cass. Sez. III n.20728/2018, il soggetto su cui ricade l’onere di adempiere all’obbligazione tributaria, che si trova a fronteggiare una situazione di crisi economica e di liquidità non dallo stesso provocata, deve provare in giudizio che ha posto in essere tutti i rimedi, le azioni e le misure dirette al recupero, anche sfavorevoli al proprio patrimonio personale, delle somme necessarie ad assolvere il debito erariale.
Durante la fase dibattimentale sarà onere dell’imputato provare, attraverso i documenti e testimonianze relative alle azioni e ai tentativi di rimedio posti in essere per far fronte alla crisi di liquidità, prove che in concreto possono essere anche rappresentate dalle richieste di accesso al credito bancario (mutui, fideiussioni e ipoteche come nel caso in esame).
Le azioni poste in essere dal soggetto costituiscono la prova che non è stato inerme e che non è stato altrimenti possibile trovare risorse necessarie per un puntuale rispetto degli obblighi fiscali.
In definitiva, la crisi economica sopravvenuta e la conseguente attivazione nel recupero di liquidità per far fronte ai debiti (che siano erariali o di altra natura) costituiscono la prova dell’insussistenza della volontà del contribuente di sottrarsi al pagamento del debito erariale, non adempiuto per contingenze non imputabili allo stesso, e l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 45 c.p.
Con la sentenza n. 20728/2018 la Corte di Cassazione, oltre a reiterare e confermare il proprio orientamento in materia, coglie l’occasione per sottolineare come i Giudici di merito devono valutare tutte le prove gli atti e documenti, relativi ai rimedi posti in essere per far fronte alla crisi economica, fornite in giudizio dal contribuente.
Dott. Biagio Cimò