Diritto Penale Ambientale: Il titolare ed il responsabile dell’impresa o dell’ente rispondono anche per culpa in vigilando e per violazione
La Corte di Cassazione ha affermato che, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti di cui al comma secondo dell’art. 256 del D.lgs. 152/2006 si configura ponendo in essere, non solo una condotta attiva, ma anche omissiva.
Infatti, la Suprema Corte con la sentenza n. 28492 del 20 giugno 2018, riaffermando il principio già espresso con le sentenza n. 40530 del 1 ottobre 2014 e n. 24736 del 22 giugno 2007, ha statuito che il titolare e il responsabile dell’impresa o dell’ente rispondono anche per culpa in vigilando, segnatamente per omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano commesso il reato di abbandono di rifiuti.
Nell’ambito delle attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene ravvisato dai Giudici di legittimità un ulteriore profilo di responsabilità penale a titolo omissivo, in capo ai dirigenti dell’azienda, allorquando vengano violati quei doveri di diligenza volti ad evitare la commissione di illeciti nella gestione di rifiuti.
In particolare, con la sentenza n. 47432 del 11 dicembre 2003, la Suprema Corte ha dichiarato la penale responsabilità dei titolari dell’impresa per aver omesso di adottare tutte quelle misure necessarie volte ad evitare la commissione di illeciti nell’attività di gestione dei rifiuti.
Dott. Gaspare Tesè