Diritto Civile: Assegno di divorzio – Funzione assistenziale compensativa
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha cercato di mettere chiarezza sulla natura e sul riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Nella prima parte della sentenza i giudici ricostruiscono il quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato il divorzio. Il principio che ha guidato i giudici per oltre 30 anni in tema di assegno di divorzio è stato fissato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11490 del 1990, che preveda un carattere assistenziale per l’assegno e la sua concessione avveniva per l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante. Lo scopo principale dell’assegno era quello di garantire e conservare al coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Questo orientamento viene mutato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, che ha individuato come criterio di attribuzione la non autosufficienza economica del coniuge istante. La sentenza ha cercato di valorizzare l’autoresponsabilità di ciascuno dei due ex coniugi e ha riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione equilibratrice – perequativa.
La recente sentenza della Cassazione parte dalla premessa che la scelta di sciogliere l’unione matrimoniale comporta un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniale proprie. Il Giudice deve accertare, attraverso poteri istruttori officiosi, l’esistenza o meno dello squilibrio determinato dal divorzio. Inoltre, secondo il Supremo Collegio l’assegno deve avere una funzione equilibratrice tesa a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale, di conseguenza all’assegno di divorzio viene riconosciuta una funzione assistenziale e compensativa.
Dott.ssa Roberta Mossuto