INTERDITTIVA ANTIMAFIA – L’IMPORTANZA DELLE SENTENZE DI CONDANNA – FATTI RISALENTI NEL TEMPO.
L’interdittiva prefettizia antimafia è disciplinata dal decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 il c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Il legislatore ha voluto allontanarsi dal modello della repressione penale e utilizzare una misura preventiva volta ad impedire rapporti contrattuali tra la Pubblica amministrazione e società che sono formalmente estranee, ma direttamente o indirettamente collegate con la criminalità organizzata. Lo scopo della interdittiva antimafia è quello di evitare che soggetti che sono coinvolti, collusi o condizionati dalla delinquenza organizzata possano avere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Per l’applicazione della misura la Prefettura valuta e verifica se gli elementi raccolti siano sufficienti a far ritenere probabile e o ragionevole il rischio di infiltrazioni mafiose. Sul punto, la sentenza del Consiglio di del 9 ottobre 2018, n. 5784 ha fatto chiarezza sulle modalità e i parametri da seguire per l’applicazione della misura.
In primo luogo, non bisogna avere la prova del condizionamento di un determinato atto, bastano solo degli indizi gravi, precisi e concordanti. Inoltre non occorre provare che ci sia l’infiltrazione mafiosa, ma la sussistenza di elementi sintomatici – presuntivi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
In secondo luogo, costituiscono elementi per l’applicazione della misura condanne o informative degli organi di Polizia o del Gruppo Ispettivo Antimafia. Gli elementi appena elencati, secondo la Sentenza, possono anche non essere attuali. Infatti l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, “purchè dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa”.
In terzo luogo, le sentenze di condanna per un delitto “spia” devono essere prese in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa anche se sono risalenti nel tempo.
In definitiva, per il rilascio dell’iterdittiva prefettizia antimafia, devono essere valutati tutti quei elementi che presuppongono un implicito coinvolgimento con le criminalità organizzate, indipendentemente dal tempo in cui tale coinvolgimento è avvenuto.
Questo indirizzo giurisprudenziale estremamente restrittivo non si condivide anche perché riporta indietro nel tempo le importanti aperture giurisprudenziali che si erano registrate nei vari giudizi innanzi ai TAR. Il presupposto “dell’attualità” spesso è stato il discrimine per ritenere efficace o meno la misura interdittiva, anche perché spesso si sono trovati a subirla aziende i cui legali rappresentanti erano due o tre generazioni avanti rispetto ai soggetti per i quali si emetteva l’interdittiva.
Dott.ssa Roberta Mossuto