REATO AMBIENTALE: E’ SUFFICIENTE UN EVENTO DI DANNEGGIAMENTO DELL’AMBIENTE.
Nel 2015 è stato introdotto nel codice penale italiano l’art. 452 bis, rubricato Inquinamento ambientale. Il legislatore ha voluto tutelare l’ambiente da quelle condotte altamente lesive, diverse da quelle previste nel codice ambientale, introducendo una norma direttamente nel codice penale, con una prescrizione normativa ben più pregnante ed una pena decisamente pesante (da due a sei anni con eventuale aggravante). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50018 del 2018 ha esteso l’ambito di applicabilità della norma anche nei casi in cui è integrata l’ipotesi meno grave di inquinamento, relativa un ambito intermedio che in ogni caso per la S.C. merita tutela. La Corte nel rigettare il ricorso dell’imputato ha ribadito che nel caso in esame non è configurabile l’applicabilità dell’art. 240 del d.gls. 152 del 2006, in quanto quest’ultima norma riguarda le ipotesi di bonifica del sito inquinato ed il caso in cui vi sia la prova della contaminazione del sito stesso. La S.C. ha ribadito, infatti, che la matrice e il contesto di applicazione del decreto legislativo 152 del 2006 sono molto diversi rispetto alla volontà e agli obiettivi che hanno portato il legislatore a novellare nel 2006 il titolo VI bis del codice penale. Su questo punto la sentenza ha chiarito che: “con riguardo al reato di inquinamento ambientale, deve invece affermarsi il principio secondo cui il danno previsto dall’art. 452 bis c. p. ha come oggetto di tutela ambientale l’ambiente in quanto tale e postula l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito indicato degli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006.” Di conseguenza il deterioramento o la compromissione a cui fa riferimento l’art. 452 bis c.p. consistono in una alterazione della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata da una condizione di squilibrio funzionale dei processi naturali o in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuire in modo apprezzabile il valore o impedirne l’uso. La Corte, con questa ennesima pronuncia, ha voluto ribadire gli ambiti di tutela penale dell’ambiente indipendentemente dalla prova della contaminazione, estendendo l’ambito di tutela ai casi in cui ci si trovi innanzi casi di danneggiamento dell’ambiente. Tale orientamento se da un lato amplia la sfera di tutela dell’ambiente, dall’altro, essendo estremamente generico il termine “danneggiamento”, potrebbe porre non pochi problemi legati alla violazione dei principi cardine del nostro diritto penale quali la determinatezza e la tassatività delle leggi penali.
Avv. Giuseppe Scozzari