“Non è reato filmare la doccia della vicina di casa” (Cass. Sez. Pen. n. 372 del 08.01.2019)
Non è configurabile il reato ex art. 615 bis c.p. (interferenza illecita nella vita privata) qualora l’azione o l’immagine ritratta possa essere osservata da estranei senza particolari accorgimenti e, pertanto, non viene leso il diritto alla riservatezza personale (privacy).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato ex art. 615 bis c.p. e ha assolto l’imputato (condannato tuttavia per altri gravi reati) che aveva filmato, dalla propria abitazione, la vicina di casa intenda a farsi la doccia.
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su una circostanza cruciale ed ignorata negli altri gradi di giudizio, ovvero Il bagno della donna era sprovvisto di tende. È emerso, osservando le abitazioni fronti stanti della persona offesa e dell’imputato, che mancavano le tende, o qualsiasi tipo di ostacolo, alle finestre della vicina quindi l’imputato non ha utilizzato alcun accorgimento o espediente particolare per filmare e fotografare la donna; per questi motivi deve escludersi la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. L’art. 615 bis c.p. punisce “chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.”; alla luce del dettato normativo, per integrare il reato in questione non è sufficiente che la condotta posta in essere abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere indebitamente. Pertanto, se l’azione, compiuta all’interno di una privata dimora, può essere liberamente e normalmente osservata da estranei senza particolari accorgimenti (ad esempio affacciandosi semplicemente dalla propria finestra) non si configura una lesione al diritto alla riservatezza (privacy) e pertanto non sussiste, in capo all’osservatore – guardone il reato in esame.
Dott. Biagio Cimò