Penale: Commette il reato di truffa aggravata il pubblico dipendente che si allontana, anche per breve tempo, dal proprio ufficio.
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, investita per l’ennesima volta della ben nota questione relativa ai “furbetti del cartellino” ossia relativa a coloro i quali timbrano l’orario di lavoro senza essere presenti, ha statuito che integra che commette il reato di truffa aggravata il pubblico dipendente che si allontana dal proprio ufficio (senza far risultare l’assenza negli appositi registri), sebbene l’assenza perduri per un esiguo arco di tempo.
I giudici della S.C., infatti, con la sentenza n. 3262/19 hanno osservato che ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata nei confronti dell’ente pubblico non è sufficiente una valutazione quantitativa del pregiudizio subìto dallo stesso, ma va anche valutata l’incidenza delle assenze (seppur di brevissima durata) sull’organizzazione dell’ufficio, che ben potrebbero condurre ad una lesione del rapporto fiduciario tra il dipendente e l’ente pubblico.
Precisa la seconda sezione, infatti, che la dislocazione dei dipendenti in singoli uffici dai dirigenti, nonché dall’ordinamento dei singoli enti, si pone come fine quello di assicurare la proficuità della macchina amministrativa rispettando i generali principi di efficienza, efficacia ed economicità, che certamente potrebbero essere a repentaglio da condotte delittuose dei dipendenti.
Tutt’al più, precisa la sentenza in commento che, la speciale tenuità del danno arrecato alla P.A. potrebbe far sussistere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p..
I giudici di Piazza Cavour, infine, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale con il quale era stata revocata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pp.uu., hanno affermato il seguente principio di diritto: “La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza n ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p.”.
In conclusione, la sentenza 3262/2019 conferma la policy sanzionatoria nei confronti dei dipendenti pubblici che si esimono illegittimamente dal dovere loro attribuito.
Dott. Gaspare Tesè