CIVILE: PER LA CADUTA SULLA SCALINATA D’ACCESSO AL DUOMO NON DEVE RISARCIRE IL COMUNE.
La sentenza n. 5841 del 28 febbraio del 2019 a distanza di 15 anni dal fatto rigetta definitivamente il ricorso presentato da un infortunato per il diritto al risarcimento del danno. La sentenza in esame trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da una signora che rovinava sui gradini del duomo della città in cui risiedeva. L’attrice avanzava la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Comune, infatti sulla scalinata sussisteva un uso pubblico. Però, diverse sentenze della Corte di Cassazione, hanno affermato che la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non alterano il diritto di proprietà che rimane privata.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 2019, afferma il seguente principio di diritto: “la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa”. Di conseguenza la parte attrice prima di rivolgersi al Tribunale doveva accertarsi se la responsabilità spettava alla diocesi o alla parrocchia sulla base dell’art. 15 della legge 27 maggio 1929 n. 848 (Patti Lateranensi).
Dott.ssa Roberta Mossuto