Diritto penale: L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non impedisce la disposizione della confisca urbanistica.
La sanzione della confisca è prevista all’art. 240 del codice penale ed in base alle sue disposizioni secondo il quale il giudice può ordinare che le cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o le cose che sono state “prodotto” o “profitto” del reato, siano sottoponibili alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ma solo nel caso in cui vi sia condanna dell’imputato.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, a seguito di una vicenda processuale avviata per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 lett c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), che la prescrizione del reato (che costituisce causa di estinzione del reato) non incide necessariamente sulla confisca urbanistica di terreni ed immobili. Sulla questione si era già pronunciata la Corte di Appello di Catania, che aveva dichiarato estinto il reato per il maturare della prescrizione ed aveva confermato la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro. Gli ermellini, tuttavia, hanno annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello poiché, quest’ultima, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, aveva confermato la confisca dei beni oggetto del reato senza però procedere all’analisi delle doglianze sollevate dalla difesa degli imputati e senza aver accertato in contraddittorio -con tutte le garanzie che da esso discendono, prima fra tutte quella del diritto di difesa- la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, necessari affinchè potesse confermare la disposizione della misura di sicurezza della confisca.
Sul tema della disposizione della confisca urbanistica, anche in assenza di una sentenza formale di condanna a causa della prescrizione, è risultata fondamentale e di estremo rilievo una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha chiarito che i principi di legalità e colpevolezza (art. 7 CEDU) e della presunzione di non colpevolezza (art. 6 CEDU), non risultano violati (come è invece è accaduto nel caso in esame con la pronuncia sopracitata della Corte d’Appello di Catania) qualora i giudici aditi si pronuncino accertando, nel corso del processo, l’esistenza del reato e la responsabilità degli imputati e non mancando di attuare ogni garanzia di tipo processuale penale. Dunque, nel caso in cui i Tribunali dovessero pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere a causa della sola prescrizione e dovessero, a loro volta, accertare che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, potranno ordinare la confisca dei terreni e delle opere abusive. Proprio secondo tale criterio ermeneutico della Corte europea, con sentenza n. 5936 del 2018, la Suprema Corte ha quindi annullato la pronuncia della Corte d’Appello di Catania, disponendo il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame che verta sui principi testé enunciati.