Penale Tributario: Omesso versamento Iva: va dimostrata la forza maggiore che ha impedito l’assolvimento dell’obbligo
Sempre più stringenti le condizioni poste dalla S.C. per dimostrare la sussistenza della scriminante della forza maggiore (art. 45 c.p.) nell’ipotesi di reato di omesso versamento dell’Iva (art. 10-ter Dlgs n. 74/00).
La S.C. torna ancora sull’argomento con la sentenza 12909/2019 ponendo, nella scia delle precedenti pronunce, ulteriori paletti asserendo che un imprenditore per dimostrare la sussistenza della “forza maggiore” non deve limitarsi ad enunciare lo stato di crisi della propria impresa e nemmeno che a causa della crisi ha preferito, ad esempio, pagare le cose più urgenti quali gli stipendi ai dipendenti. Secondo la S.C. spetta alla difesa un ulteriore onere di allegazione probatorio atto a dimostrare che l’imprenditore ha fatto l’impossibile per far fronte al debito tributario. In altri termini la scriminante sussiste se la difesa prova la crisi non è imputabile all’imprenditore, che questi ha fatto ricorso a tutti i mezzi (incluso l’indebitamento bancario) anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale. Invocare le precarie precarie condizioni economiche non è di per se sufficiente ad integrare la scriminante in oggetto. La causa di “forza maggiore” non può fondarsi sulla semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso, ma deve sostanziarsi nell’assoluta impossibilità di far fronte al versamento dell’imposta collegata a eventi che sfuggono al dominio finalistico dell’agente. In altri termini all’imprenditore viene richiesta una probatio diabolica che avrebbe come base anche la condotta dello stesso mirata ad esaurire le proprie risorse personali, nonché al conseguente rischio di sopravvivenza dello stesso e della propria famiglia.