Penale: Il blogger è responsabile per i commenti diffamatori pubblicati sotto ad un suo post.
La Suprema Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi su un tema attualissimo, ovvero se è configurabile una responsabilità in seno al blogger per i contenuti diffamatori pubblicati da altri utenti nel blog. La sentenza n. 12546 del 2019 della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, innanzitutto, la differenza tra providers e blogger. I provider sono dei fornitori di servizi informatici che rispondono solamente per gli illeciti posti in essere in prima persona. In tema di responsabilità del provider molte direttive comunitarie non impongono a quest’ultimo né l’obbligo generale ex ante di sorveglianza, né tanto meno l’obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Il blog, invece, deve essere considerato come una sorta di diario, in cui il blogger “posta” dei contenitori aggiornabili in tempo reale. Se al “pensiero” o al “post” seguono dei commenti offensivi da parte di altri utenti, può essere esclusa la personale responsabilità del blogger. In tal senso, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è espressa affermando che non è configurabile una responsabilità in capo agli amministratori del blog quando questi rimuovono prontamente il commento offensivo. Nel caso però che ha investito la Suprema Corte di Cassazione, l’amministratore del blog non ha eliminato i commenti denigratori, lasciando quindi, che l’offesa si perpetrasse nel tempo. La Corte ha affermato che l’amministratore/blogger è colpevole del reato di diffamazione perché “il gestore apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell’aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l’ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie”. In altre parole, la Corte fa ricorso a una responsabilità in concorso ex artt. 40 e 110 del codice penale, il blogger venuto a conoscenza dei contenuti offensivi pubblicati sul suo diario non li ha rimossi e li ha, anche inconsapevolmente, ulteriormente divulgati.
Questo principio impone ai bloggers un dovere giuridico di controllo della loro blog, in caso di omesso controllo incorreranno in un reato commissivo mediante omissione.
Dott.ssa Roberta Mossuto