SEQUESTRO PENALE. Alle Sezioni Unite la legittimazione del curatore di impugnare il sequestro disposto prima della dichiarazione di fallimento.
Importante apertura della 3^ sez. penale della Cassazione (ord. n. 22602-19) su un tema rilevante nella procedura fallimentare, ossia se in caso di sequestro disposto prima della dichiarazione di fallimento il curatore sia o meno legittimato ad impugnare la misura cautelare reale.
Fino ad ora le S.U. (caso Uniland sent. 11170/2015) con un orientamento restrittivo hanno precluso tale possibilità.
Ma la terza sezione con un percorso giuridico ragionevole e coerente con la nuova legislazione penale, ha invitato le S.U. a mutare orientamento. In sintesi la 3^ la corte afferma che dopo l’approvazione delle nuove norme sulla crisi d’impresa e l’insolvenza (Dlgs 14/19 in vigore dal 15.8.20), il curatore potrà impugnare tali misure, ergo non servirebbe attendere fino al 2020, pena la paralisi giudiziaria. Infatti secondo il nuovo art. 320 “Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso in Cassazione”
Avv. Giuseppe Scozzari