Penale – Responsabilità medica: Risponde del reato di lesioni personali l’ostetrico che non segue le linee guida.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso di colpa medica, ha confermato la condanna di un ostetrico, per il reato di lesioni personali, il quale durante l’assistenza ad un parto non rilevava i segni indicatori di una distocia di spalla e per l’effetto ometteva di porre in essere quelle condotte doverose previste dalle linee guida di riferimento.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno osservato che la Corte di Appello aveva correttamente disposto il rinnovo dell’istruzione dibattimentale, per l’espletamento di una perizia collegiale, atteso che la cartella clinica non aveva fornito nessun elemento utile al fine dell’individuazione del nesso eziologico circa la causazione dell’evento.
La Corte ha, altresì, precisato che nell’ipotesi in cui il quadro probatorio, emerso in sede dibattimentale, presenti elementi tecnico-scientifici discordanti, il giudice del merito “dispone dello strumento privilegiato, dato dalla perizia, da espletarsi nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici”.
La IV Sezione della Suprema Corte, per quanto riguarda l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento lesivo, ha affermato che lo stesso debba essere effettuato mediante il c.d. giudizio controfattuale, in altre parole il giudice deve interrogarsi su cosa che sarebbe accaduto se il soggetto agente avesse posto in essere la condotta doverosa, nella specie previste dalle linee guida adeguate al caso concreto.
Per concludere è possibile osservare che, seppur a distanza di 17 anni, risultano ancora attuali i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la celeberrima sentenza Franzese, fatti propri ancora una volta dai giudici della IV Sezione nella sentenza n. 19386 del 08.05.2019.