Danni da ecoreati, la Cassazione a maglie strette. Provvedimenti cautelari anche senza indagini tecniche.
Il legislatore con la legge 68/15 ha introdotto una serie di reati a tutela dell’ambiente.
La Cassazione a distanza di quattro anni ne interpreta i contenuti laddove non tutto legislativamente era chiaro e lo fa restringendo le maglie soprattutto in fase cautelare.
La legge non aveva specificato i contenuti della nozione di “ambiente”. La S.C. conferma la tutela costituzionale primaria dell’ambiente, lo qualifica come «un bene della vita» ed estende il presidio penale sia ai beni naturali che a quelli determinati dall’uomo (ad es. bei archeologici, storici ecc…). L’abusivismo, reato diffuso nel nostro Paese, se determina una lesione grave o peggio ancora irreversibile dell’ambiente, troverà tutela nei nuovi ecoreati.
Per quanto riguarda la nozione di “Inquinamento e disastro” la S.C. specifica che nel primo caso (inquinamento pena da 2 a 6 anni) la lesione dell’ambiente è reversibile, nel secondo (disastro pena da 5 a 15 anni) irreversibile. Le sanzioni possono diminuire fino a due terzi solo se la condotta è colposa, cioè involontaria.
Quello che sorprende è l’atteggiamento estremamente rigorista della S.C. che ha statuito che la prova del danno ambientale non deve necessariamente fondarsi su indagini tecniche. Questo approccio per fortuna è per il momento limitato alla fase cautelare. Nel processo per il momento sarà imprenscindibile il dato tecnico che va acquisito con tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale.
I nuovi ecoreati tutelano l’ambiente sia in termini di effettiva lesione, sia la eventuale messa in pericolo.
Non rilevano le modalità della condotta, paradossalmente la violazione di norme extrapenali esterne alla legislazione ambientale potrebbe comportare una lesione irreversibile dell’ambiente (ad es. pesca in periodi vietati) e trovare tutela nei nuovi reati.
Il decreto legislativo 231/2001, anche in tale ambito prevede pesanti sanzioni pecuniarie e afflittive misure interdittive.
Nota positiva è che il legislatore ha valorizzato il “ravvedimento operoso”, attenuante speciale che si applica se interviene un ripristino ambientale efficace, consentendo all’imputato di usufruire di una diminuzione della pena fino a due terzi, in questi casi il processo rimarrebbe sospeso per tre anni (la prescrizione non decorrerebbe).
on. avv. Giuseppe Scozzari