Penale tributario: art. 10 ter dlgs 74/00. Evasione Iva. No alla tenuità. Si alla doppia sanzione.
La Cassazione con la sentenza n. 25734/19 mette un freno alla giurisprudenza che si stava affermando in gran parte dei giudici di merito, laddove l’omissione IVA di poco superiore alla soglia di punibilità (pari ad € 250.000), veniva giudicata di particolare tenuità e dava vita a pronunce di non luogo a procedere. Il caso esaminato dalla S.C. riguarda una evasione d’IVA pari a 256.000 quindi, stando all’orientamento finora adottato da alcuni giudici di merito, si tratterebbe di una evasione di soli € 6.000 e quindi giudicabile tenute. La Cassazione non ci sta e sposa l’orientamento della Corte di Appello di Messina la quale rileva che la condotta va giudicata nel suo complesso, ritenendo che nella vicenda in esame l’erario abbia ricevuto un danno grave anche rispetto all’entità del tributo non versato. Relativamente alla dedotta questione della doppia sanzione la S.C. ritiene legittima la sentenza, considerato che alla sanzione penale è stata applicata all’amministratore, mentre quella amministrativa alla società.
Si sollevano dubbi circa questo orientamento restrittivo, considerato che la condotta ove commessa nell’ambito del 250.000 non sarebbe penalmente rilevante, quindi lo score di giudizio non dovrebbe vertere sull’intero importo della somma non versata, bensì sul differenziale che ne determina la rilevabilità in sede penale.
on. avv. Giuseppe Scozzari