Reati Tributari (art. 10 quater Dlgs 74/00): La confisca per equivalente, anche in caso di patteggiamento, va disposta obbligatoriamente.
Alla condanna per un reato tributario (indebita compensazione di crediti non spettanti) segue la confisca per equivalente, anche se nella sentenza di patteggiamento il giudice non individua i beni da confiscare ed anche se non vi sia stato precedentemente un sequestro dei beni del condannato.
A deciderlo è la Corte di Cassazione, sez.3 penale con la sentenza nr. 29533 dell’8.07.2019, nella quale, peraltro, vengono chiaramente indicati i compiti del giudice e del Pm. Solo quest’ultimo, infatti, ha il potere di procedere all’individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, con l’unica limitazione che deve trattarsi di beni già nella disponibilità del condannato e non di beni futuri.
Nella vicenda in esame il Tribunale a seguito di sentenza ex art. 444 cpp (patteggiamento) decideva di disporre la confisca dei beni dell’imputato, fino all’ammontare dell’imposta evasa.
La difesa non concordava con tale sanzione accessoria ed impugnava la sentenza di patteggiamento, deducendone la illegittimità per mancanza di un precedente sequestro, nonché per mancanza dell’accertamento di disponibilità dei beni in capo all’imputato.
La S.C. rigettava il ricorso affermando che in ogni caso la confisca avrebbe dovuto vertere su beni attualmente in possesso del condannato e non su beni futuri ossia successivi alla condanna.
La Corte ribadiva che la confisca va disposta sempre anche se non era prevista nell’accordo tra le parti e che spetta al PM individuare i beni da confiscare, fino al raggiungimento del valore dell’imposta evasa.
on. avv. Giuseppe Scozzari