#controllogiudiziale – CDS L’interdittiva va sospesa.
L’art. 34-bis del Codice Antimafia (L. 161/2017) introduce l’istituto del “Controllo Giudiziale” concesso dal giudice penale nel caso in cui riscontri una collaborazione “occasionale” tra i vertici di una impresa e l’organizzazione criminale. Si tratta di un istituto che mira da un lato a non spossessare l’imprenditore della propria azienda, tutelando il diritto costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), dall’altro a tutelare l’ordine pubblico. Ovviamente sono previste una serie di misure a cui l’imprenditore dovrà attenersi in funzione del risanamento aziendale. È una azione meno pesante dell’amministrazione giudiziaria foriera di innumerevoli fallimenti di imprese sottoposte al controllo totalizzante, che lo Stato spesso ha affidato a soggetti poco competenti i quali hanno avuto solo di mira i propri interessi economico personali, piuttosto che quelli dell’azienda che amministravano.
Il Consiglio di Stato con due ordinanze, n. 5482\19 (presidente Lipari) e n. 4873 (presidente Frattini), ha disposto la sospensione del processo amministrativo «sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario». Tale provvedimento sospende gli effetti dell’interdittiva, cui era stata destinataria l’impresa, dando quindi piena operatività economica alla stessa successivamente sottoposta al “Controllo Giudiziale”.
Il CDS ha dato preminenza al monitoraggio soft da parte dello Stato concedendo un’altra opportunità all’impresa che per ragioni varie può avere avuto un rapporto con l’organizzazione criminale del territorio in cui opera.
Finalmente un po’ di buon senso!!
On. Avv. Giuseppe Scozzari