Penale tributario: si al patteggiamento anche senza l’estinzione del debito tributario.
La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 48029/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, proposto avverso la pronuncia del tribunale di Brescia che aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione ai reati di omessa dichiarazione e di indebita compensazione. In particolare, il Procuratore censurava la sentenza in relazione alla mancata verifica dell’integrale pagamento del debito tributario, considerato dallo stesso come il presupposto per la configurabilità del rito.
Ebbene, la terza sezione della Cassazione, mutando orientamento a distanza di poche settimane, ha osservato che il pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento rappresenta causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter, 10 quater del D.lgs. 74/2000 e conseguentemente non configura il presupposto di legittimità per l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..
Pertanto, colui il quale si trova imputato dei suddetti reati avrà la possibilità o di pagare il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, anche mediante ravvedimento operoso, e per l’effetto beneficiare della causa di non punibilità o affrontare il processo, o ancora richiedere ed ottenere l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
dott. Gaspare Tesè