#DIVULGAZIONE SELFIE PORNOGRAFICI
Applicabile la previsione più grave ex art.600-ter pornografia minorile (pena nel massimo fino a 12 anni di reclusione) anche in caso di selfie erotici autoprodotti dai minorenni e messi in circolazione da terzi estranei. I giudici di legittimità ribaltano il vecchio orientamento giurisprudenziale.
L’inedita pronuncia della Corte di Cassazione, III sez. penale, n. 5522/2020, depositata il 12 febbraio, rivoluziona e colma quel vuoto normativo che il vecchio orientamento giurisprudenziale (C. n. 34357/2017) aveva creato escludendo il “selfie pedopornografico” dall’oggetto delle condotte divulgative tipizzate dall’art. 600-ter c.p., le quali non venivano punite perché ci si interrogava sulla valenza penale da riconoscere alla riproduzione e divulgazione da parte di terzi estranei di immagini sessualmente esplicite se scientificamente autoprodotte dalla persona offesa minorenne o se in questi casi bisognava applicare la sanzione meno grave: “detenzione di materiale pedopornografico”, art.600-quater c.p.
La sentenza della Suprema Corte prende spunto dal caso di uno studente che durante una gita, dopo aver scattato delle foto di gruppo con lo smartphone della vittima, prima di restituirle il telefono, si accorge di alcuni selfie erotici della ragazza e decide di fotografarli con il suo telefono e di inviarli ad un amico comune, che a sua volta li divulga in un gruppo chat WhatsApp.
Il padre della minore presenta querela alle autorità e si instaura il processo penale nei soli confronti del ragazzo che aveva inoltrato gli scatti la prima volta e non verso chi li aveva poi diffusi.
Il GUP assolveva lo studente per due ordini di motivi:
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Si trattava di selfie erotici e, quindi, in linea con una parte della giurisprudenza, le sanzioni riguardano le fattispecie che prevedono implicitamente lo sfruttamento della vittima che non vi è se il materiale è autoprodotto;
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Gli scatti erotici autoprodotti dalla vittima non erano stati divulgati a più persone, ma solo ad una.
La Corte d’appello, invece, condannava lo studente ex art. 600-ter, comma 4 (cessione di materiale pedopornografico).
L’imputato fa ricorso in Cassazione dando così occasione ai giudici di legittimità di far luce e mettere un punto sugli elementi costitutivi della disposizione di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p.
La S. C. con la pronuncia 5522/2020, ritiene integrata la fattispecie di reato di divulgazione di selfie pornografici dei minorenni riprodotti e divulgati da parte di terzi estranei.
Secondo la Corte di Cassazione l’invio del materiale, anche ad un solo soggetto, integra la divulgazione, per la possibilità, insita nel mezzo telematico prescelto, di accesso ad un numero indeterminato di destinatari.
Dott.ssa Daniela Cappello