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Spesso come un mantra il primo motivo di un appello o di un ricorso in Cassazione è la omessa valutazione delle ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 121 cpp. Bisogna anche ribadire che spesso i giudici che intendono condannare, sposano la loro linea senza tenere in alcun conto le deduzioni difensive, così come impone il codice di procedura penale.
Sul tema è incidentalmente intervenuta la S.C. Sez. I pen. con la sentenza 7420/20 per ribadire:
1) non è causa di nullità del provvedimento impugnato;
2) incide solo se con le deduzioni difensive sia “sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo non valutato dal giudice del provvedimento impugnato”;
3) può essere dedotto in sede di legittimità (vizio di motivazione) se efficace, puntualmente dedotto nel ricorso e scardinante rispetto alle ragioni indicate nella motivazione della sentenza di condanna.
Mancando questi tre presupposti si rischia di versare nella genericità che determina l’inammissibilità del ricorso.
Avv. Giuseppe Scozzari