#omessadichiarazione – #oneredellaprova: incombe sul P.M. l’onere di dimostrare la mancata presentazione del #modello730
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8340 del 02.03.2020 della III sezione, ha precisato che, “il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2 (e, in precedenza, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 7) – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al citato art. 5, comma 1”.
Pertanto, trattandosi di reato omissivo caratterizzato dall’istantaneità, il reato di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 74/2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale.
Alla luce di ciò la III sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato un importante principio di diritto secondo cui, “in relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, poichè il reato si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l’agente non abbia presentato la dichiarazione annuale”.
Avv. Gaspare Tesè