APPALTI: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER PRECEDENTI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RISALENTI NEL TEMPO.
a transazione stipulata a seguito di risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento costituisce prova della risoluzione del contratto.
Tale circostanza integra il presupposto del grave errore nell’esecuzione della prestazione, rilevante ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
Tuttavia il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1605 del 5 marzo 2020, ha correttamente ritenuto illegittima per sproporzionalità, l’esclusione da una gara per grave errore professionale, fondata su una precedente risoluzione contrattuale ante triennio dalla data di adozione della determina di risoluzione unilaterale.
In sintesi, non possono giustificare l’esclusione dalla gara d’appalto gli inadempimenti più risalenti: non sono in grado di fornire alla stazione appaltanti elementi attuali per ritenere un dato operatore economico non affidabile.
Avv. Danilo Conti