#rifiuti – #autorizzazioneallarealizzazioneimpianti: la Cassazione precisa i requisiti per la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6923/2020, ha affrontato il tema della gestione di rifiuti non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che, la compatibilità dell’area interessata dalla attività di gestione di rifiuti con la disciplina urbanistica ed eventualmente di vincolo paesaggistico vigente costituisce solo un necessario quanto distinto presupposto della autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, così come prescritto dall’art. 208 d.lgs. 152/2006.
L’autorizzazione, pertanto, “assume ur sempre una sua autonomia tipica e funzionale (siccome inerente alla specifica realizzazione e gestione di impianti riguardanti il trattamento di rifiuti), quand’anche inserita nel medesimo titolo abilitativo inclusivo di profili autorizzatori di tipo urbanistico (come nel caso di cui all’art. 208 cit., comma 6). Fermo rimanendo, peraltro, ai sensi dell’art. 208 citato comma 7, il rispetto dell’art. 146 del Dlgs 42/04 in materia di autorizzazione paesaggistica”.
Avv. Gaspare Tesè