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Gli effetti del Covid-19 sulle obbligazioni contrattuali: rimessa al giudice la valutazione caso per caso sulla forza maggiore.
L’art. 1218 del nostro codice civile statuisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Dunque il debitore, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, deve provare che ricorrono due presupposti: uno oggettivo, cioè l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e uno soggettivo, cioè la non imputabilità di questa impossibilità. In ogni altro caso l’inadempimento è colpevole e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno.
La diffusione del virus COVID-19 nel nostro Paese, dapprima nella regione Lombardia e successivamente nell’intera Nazione, sta generando, tra l’altro, un possibile aumento del rischio di inadempimento contrattuale o di ritardo nell’adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali per le aziende presenti sul mercato.
L’imposizione di quarantene, di limiti alla circolazione, la chiusura dei porti o dei traffici aerei hanno, infatti, un’incidenza inevitabile sulla corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, le aziende si chiedono se ed in quale misura, in virtù di tali provvedimenti restrittivi assunti dal Governo per il contenimento del virus, si possano ritenere “giustificati” gli inadempimenti od i ritardi contrattuali da ciò determinati.
L’articolo 91 del Dl 18/2020, nel suo intento di “sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, fornisce una prima risposta prevedendo che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi od omessi adempimenti.
Tuttavia, dovrà essere comunque il giudice, di volta in volta, ad operare un bilanciamento tra i due interessi: da un lato l’inadempimento od il ritardato adempimento contrattuale, dall’altro il rispetto delle “misure di contenimento” (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti).
Dunque, la necessità di osservare le misure di contenimento ed il possibile conseguente inadempimento o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali in questo periodo, se da un lato non configura automaticamente un’ipotesi di responsabilità contrattuale del debitore, dall’altro non fornisce garanzia alcuna che l’epidemia possa essere considerata una causa di forza maggiore tale da escludere la colpa dell’obbligato inadempiente.
Si rileva, infine, che il secondo comma dell’art. 91 del Dl 18/2020, in materia di contratti pubblici, ha esteso la previsione dell’erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo anche ai casi di affidamento in via d’urgenza.
Dott.ssa Daniela Cappello