DECRETO PENALE DI CONDANNA? OBLAZIONE? CASELLARIO PENALE COMPROMESSO? Tanti tecnicismi che confondono il cittadino comune. ecco cosa significano e cosa fare.
Stiamo vivendo un periodo molto particolare.
Se da un lato viviamo ore di grande sconforto per l’epidemia che sta attanagliando il nostro paese, la nostra professione ci impone di stimolare un’attenta riflessione anche su altri aspetti.
Ci riferiamo, in particolare, alle conseguenze penali che possono derivare da un nostro agire sconsiderato.
È noto a tutti, ciò che maggiormente sta caratterizzando questo periodo, oltre la malattia è chiaro, è la sensibile compressione dei diritti fondamentali della persona come la libertà personale. Occorre quindi considerare le conseguenze penali che potremmo subire qualora violassimo le disposizioni governative.
Molto spesso sentiamo dire che, se fermati ad un posto di controllo, ci sarà comminata una multa. Falso.
Nessuna multa ci sarà comminata, molto peggio; avremo commesso uno o più reati che potremmo portarci dietro per il resto della nostra vita.
Nella migliore delle ipotesi ci sarà contestato l’art. 650 c.p. – “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, reato contravvenzionale che, spesso, segue l’iter del Decreto penale di condanna.
Si, di condanna.
Un decreto penale di condanna è uno strumento processuale con il quale vengono trattati alcuni reati, per dirla in breve i reati meno gravi, che sono puniti per lo più con sanzioni pecuniarie.
È uno strumento rapido ma anche “subdolo”.
Subdolo perché rischia di lasciare il povero indagato, rectius condannato, nella (erronea) convinzione di non aver commesso nulla di particolare e anche a causa della sospensione della pena, sovente disposta, rischia di lasciare il neo condannato nella convinzione che lo Stato gli abbia riservato nulla di più che una reprimenda.
Non è così.
Il decreto penale di condanna, sebbene caratterizzato da alcuni effetti premiali, rimane ugualmente una condanna che potrebbe avere delle conseguenze con riferimento – è solo un esempio – alla “condotta irreprensibile” richiesta per i più importanti concorsi pubblici.
È chiaro che in ogni caso il decreto penale, sussistendone i presupposti, debba essere impugnato – rectius opposto – cosi determinando l’instaurarsi di un processo penale che potrà concludersi con una assoluzione o con una condanna.
Insomma, una possibilità su due di essere condannati se non si è in presenza di una valida ragione per essere in giro per le strade in questo periodo di “coprifuoco”.
Si osserva, inoltre, che solo alcuni dei reati contestabili possono essere estinti mediante oblazione, ovvero quell’istituto del diritto penale che consente di estinguere i reati contravvenzionali mediante il pagamento di una somma di denaro.
Lo studio Scozzari e Associati ha già più volte raccomandato di restare a casa e di uscire esclusivamente per lo stretto necessario cercando così, da un lato di limitare quanto più possibile il contagio e, dall’altro lato, di evitare di portare a casa una possibile condanna penale che potrà stravolgere la vostra vita futura.
Abbiamo già affrontato le conseguenze penali di una condotta contraria alle disposizioni governative ma, vista l’importanza, si coglie l’occasione per ribadirle.
I reati contestabili potrebbero essere:
– Art. 650 c.p – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: “Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica,
o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
– Art. 438 c.p. – Epidemia: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi
patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la
pena [di morte]”.
– Art. 452 c,p. Delitti colposi contro la salute pubblica: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:1) con la reclusione da tre a dodici
anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la “pena di morte”; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”.
– Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: “Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare
la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l’Autorità: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10
euro a 516 euro”.
Art. 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”.
Vale la pena rischiare?
Scozzari e Associati