SEPARAZIONE: BASTANO LE FOTO CHE FANNO PRESUMERE IL TRADIMENTO PER GIUSTIFICARE LA PRONUNCIA DI ADDEBITO
Con la sentenza n. 4899/2020 la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di merito del Tribunale e della Corte di Appello di Roma che avevano pronunciato una separazione con addebito a carico del coniuge sulla base delle produzioni fotografiche che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con l’amante.
La detta sentenza è degna di nota perché, da un lato, esprime il principio della piena utilizzabilità nell’ambito del procedimento di separazione delle produzioni fotografiche della parte che richiede l’addebito; dall’altro lato, afferma che la prova del tradimento può essere ritenuta sussistente anche ricorrendo al meccanismo delle presunzioni.
Ed infatti nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il tradimento è stato ritenuto sussistente sulla base delle risultanze probatorie emergenti dalle produzioni fotografiche che, secondo la valutazione dei giudici di merito, ritraendo l’uomo in atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza portava a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale, erano dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale.
La decisione in commento sembra allargare un po’ le maglie in materia di prova della relazione extraconiugale e si distingue da un orientamento giurisprudenziale più rigoroso che richiede, invero, la prova della certezza del tradimento. In tal senso, si veda la sentenza n. 2060/2019 della Corte di Appello de L’Aquila con la quale è stata rigettata la richiesta di addebito in quanto, pur in presenza di una foto cd. “selfie” che ritraeva la moglie sul letto con un altro uomo a dorso nudo, non è stata ritenuta provata l’infedeltà in quanto, a detta dei giudici, non emergeva un atteggiamento intimo tale da far ritenere l’effettiva sussistenza di una relazione extraconiugale.
Avv. Angelo Sutera