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La Corte di cassazione con la sentenza 6564/2020 ha fatto ulteriore chiarezza sull’istituto della delega di funzioni nell’ambito dello scottante e sempre attuale tema della sicurezza sul lavoro.
La S.C. chiarisce che una delega è valida ed esonera l’imprenditore da responsabilità penale, solo se: 1) l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, secondo i corretti richiami normativi al T.U. 81/08. E ss.; 2) l’atto di delega sia conferito a persona tecnicamente qualificata e non ad un soggetto privo delle espresse capacità richieste dalla tipologia di lavoro; 3) il delegato sia dotato di capacità di spesa e non sia un mero esecutore di decisioni prese in altra sede (ad es. dal CDA o dall’A.U. della società); 4) il datore di lavoro controlli e vigili l’attività del delegato affinché questo usi correttamente il potere delegato; 5) il delegato abbia accettato espressamente la delega; 6) il datore di lavoro intervenga tempestivamente nel caso in cui il tecnico che ha redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), segnali eventuali omissioni del delegato.
La Corte se da un lato ha anche ritenuto inidonea la delega che faccia mero riferimento al contratto di funzioni, dall’altro lato ha chiarito che non si può pretendere una presenza costante e continua sui luoghi di lavoro “in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti”
on. avv. Giuseppe Scozzari