Corte di Cassazione penale n.16002/2020: risponde dei reati di falso e di truffa aggravata in danno della ASL il medico che si sostituisce al titolare della convenzione per il servizio di medicina di base.
Il caso: un medico anestesista e rianimatore è stato ritenuto responsabile dei delitti di truffa aggravata in danno della ASL e di falso poiché, in concorso con il fratello medico convenzionato per il servizio di base (giudicato con il rito del patteggiamento), si è accordato con quest’ultimo per sostituirlo nelle ore di servizio ambulatoriale pomeridiano, rendendolo così libero di poter svolgere in quelle ore la libera professione di odontoiatra. Inoltre, l’anestesista è stato giudicato penalmente responsabile per aver formato ricette false, utilizzando il timbro recante il nome del fratello medico, non diffondendo, peraltro, i dati sulla piattaforma “medicina in rete” e per aver fatto risultare che l’attività ambulatoriale fosse svolta dal sanitario sostituito.
La difesa interponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale sostenendo, in particolare:
-la non configurabilità del delitto di truffa, in ragione del difetto del requisito dell’offensività, del danno e dell’elemento costitutivo dell’induzione in errore con artifici e/o raggiri;
– la non configurabilità del delitto di falso, in virtù della ritenuta innocuità del fatto e della carenza di prova sull’elemento psicologico del reato.
La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha sottolineato che il danno a carico dell’Ente pubblico è ravvisabile dalla condotta posta in essere dai due medici, dal momento che il numero dei pazienti è stato mantenuto solo ed esclusivamente con la presenza dell’anestesista e che senza quest’ultimo la reazione dell’utenza sarebbe stata diversa, visto il contestuale impegno svolto, dal medico convenzionato, come odontoiatra. Inoltre, sulla scorta degli orientamenti consolidati in materia –da ultimo Sez. II, sentenza n. 29628/2019- gli ermellini hanno statuito che “il danno quale elemento costitutivo del delitto di truffa deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve concretarsi in un detrimento del patrimonio (inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche dal contenuto patrimoniale) del soggetto passivo”, e nel caso de quo è ravvisabile nel mancato svolgimento delle prestazioni di cd. “medicina in rete” per le quali, invece, il medico convenzionato è stato regolarmente retribuito.
Nessuna scriminante per il fatto che i pazienti visitati fossero consapevoli della reale identità del medico curante: la S.C. ha chiarito, infatti, che è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell’elemento costitutivo dell’induzione in errore con artifici e raggiri, poiché il soggetto destinatario dell’induzione in errore (aspetto necessario per l’integrazione del reato) è chiaramente la ASL ed è evidente come l’Ente pubblico sia stato lungamente ingannato proprio in relazione alla reale identità del soggetto che effettuava le prestazioni in convenzione.
In merito al reato di falso ideologico, infine, i giudici di legittimità hanno sancito che nella condotta dei medici vi è stata “idoneità ingannatoria” rispetto alla fede pubblica sulla base delle ricette mediche sottoscritte da parte di sanitario diverso da quello indicato nel timbro ASL; ingenerando così una falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite ed inoltre rilevando l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario.
Dott.ssa Daniela Cappello