“Beyond any reasonable doubt” (B.A.R.D.) #Ragionevoledubbio #ricorsocassazione #ammissibilità\inammissibilità
Il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” entra nel nostro processo con la riforma del 2006 (L: n° 46), mutuato dal principio anglosassone del c.d. B.A.R.D. (acronimo inglese presente nel processo nordamericano).
La Cassazione con la sentenza n. 18313/20 ha chiarito i termini ed i contenuti del suddetto principio affermando che per l’applicazione di esso, bisogna distinguere a seconda che ci si trovi in sede di merito oppure di legittimità.
La S.C. ha chiarito che l’applicabilità di esso è consentita anche innanzi il giudice di legittimità, ma la censura mossa alla sentenza impugnata dovrà riguardare la assoluta carenza della tenuta logica della motivazione. In altri termini bisognerà dimostrare che sussiste una frattura decisiva del percorso logico argomentativo. Altro tema se la censura viene mossa in sede di merito, in questo caso oltre al vizio logico argomentativo, si potrà rilevare l’errata valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, sostenendo, sulla base delle evidenze difensive, che una valutazione alternativa di esse renderebbe logico e coerente il percorso motivazionale. Tale rilievo non è ammissibile in sede di legittimità.
La conseguenza è che la regola del “beyond any reasonable doubt” può essere proposta in Cassazione ma solo nei termini indicati.
In conclusione nel processo americano il giudice fa una raccomandazione alla giuria nel corso delle “instructions”.
Nel nostro processo il principio in esame, invece, trova il riferimento normativo nell’art. 27 comma 2 della Costituzione.
on. avv. Giuseppe Scozzari