Bancarotta per distrazione. Per condannare i sindaci necessaria la partecipazione con dolo.
La Cassazione torna sul tema della responsabilità dei sindaci revisori di una SPA.
Con una pronuncia di rilievo la Corte indica un percorso di verifica più scrupoloso nel momento in cui si tratta di attribuire ai sindaci la responsabilità penale in concorso con gli amministratori nel caso di bancarotta per distrazione.
La S.C. con la sentenza n. 20867/21 evidenzia che l’omissione colposa non è sufficiente a suffragare ipotesi di responsabilità penale, ma servono ulteriori indici rivelatori di una reale partecipazione nella condotta illecita, in altri termini serve il dolo.
La S.C. annovera tra questi indici (i) la notevole competenza professionale, (ii) l’avere omesso qualsiasi controllo, (iii) l’esistenza di un reale collegamento tra i sindaci ed il board societario.
Nel caso in esame le operazioni distrattive avvenivano con sofisticata intelligenza e soprattutto con una visibilità tale da rendere quasi impossibile il rilievo della distrazione, al punto da ingannare anche enti pubblici (in questo caso l’INPS).
Pertanto per la S.C. sussiste la responsabilità dei sindaci nel reato di bancarotta «solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo (…) esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione , sia pure nella forma del dolo eventuale per consapevole volontà di agire anche a costo di fare derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori».
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on. avv. Giuseppe Scozzari