Art. 10 ter dlgs 74/00. Se l’imprenditore non riscuote ed omette l’IVA, manca il dolo. Quindi manca il reato.
La Cassazione con la sentenza n. 31352/21 statuisce un principio nuovo ed in rottura con i precedenti giurisprudenziali maggioritari, riassumibile nei termini seguenti: se l’imprenditore riscuote crediti inferiori al 40% del fatturato ed omette di versare l’IVA, manca il dolo quindi deve andare assolto perché il fatto non costituisce reato.
In altri termini l’inadempimento contrattuale dei clienti fa venire meno uno dei presupposti del reato di evasione, ossia il dolo perché manca uno dei presupposti che fondano il reato di evasione.
In questi casi l’imprenditore deve dimostrare che ha fatto tutto il possibile per riscuotere i propri crediti, ritenuto, secondo la Corte, che non si può definire il mancato introito come “rischio d’impresa”, ma in questo caso va a collocarsi in un’area non imputabile alla volontà dello stesso.
Nel caso in esame i soci per scongiurare la crisi avevano rinunciato ai dividendi ed avevano immesso un cospicuo capitale per risanare l’azienda e pagare i debiti tributari.
La S.C. ha accolto il ricorso dell’impresa ed ha annullato con rinvio.
on. avv. Giuseppe Scozzari