Impresa e Antimafia. Solo “l’interdittiva” consente il controllo giudiziario volontario. Codice Antimafia.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35048/21 ha statuito che solo l’imprenditore colpito da “interdittiva antimafia” può chiedere il controllo giudiziario volontario (art. 34 bis Cod. Antim.) e non anche chi ha ricevuto la “comunicazione antimafia”. Il primo provvedimento, infatti, è frutto di una valutazione extragiudiziaria, posta in essere dal Prefetto e non cristallizzata in un atto giudiziario; il secondo è un atto obbligato, frutto di un accertamento che ha stabilito una sorta di “legame”, nel migliore dei casi, dell’imprenditore con ambienti contigui o intranei alla criminalità organizzata.
Secondo la S.C., pertanto, solo nel caso in cui ci sia una valutazione ad opera del Prefetto è possibile chiedere la sospensione del provvedimento prefettizio (da 1 a 3 anni) attraverso l’accesso al “controllo giudiziario”, che dovrebbe consentire un percorso di ”bonifica” ritenuta la presunta “occasionalità” dei rapporti tra l’imprenditore ed ambienti malavitosi. Si tratta di un nuovo istituto introdotto con la riforma del 2017, per mitigare la durezza dell’interdittiva innanzi casi di imprese “border line” salvabili.
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on. avv. Giuseppe Scozzari