Legislazione antimafia. PNRR: allo studio il contraddittorio con l’impresa in predicato di interdittiva. Adozione del modello 231/01.
Contraddittorio preventivo con l’impresa prima del provvedimento del prefetto
Nel caso di tentativi di infiltrazioni mafiose nell’impresa, allo studio una ipotesi di contraddittorio tra l’impresa stessa e la prefettura. A prevederlo è il decreto legge per l’attuazione del PNRR.
In sostanza una impresa che “occasionalmente” sia stata contigua alla criminalità organizzata, ma che rischia l’interdittiva, viene fornita una sorta di seconda possibilità attraverso un contraddittorio preventivo che si instaurerebbe con il Prefetto, il quale potrebbe richiedere anche l’adozione di modelli organizzativi previsti dal dlgs 231/01, ossia di una nuova organizzazione in grado di rendere impermeabile la società da tentativi infiltranti da parte della criminalità.
In sintesi il Prefetto prima di adottare l’interdittiva antimafia dovrà comunicare all’impresa l’avvio del procedimento ed assegnare un termine di 20 giorni per le deduzioni a discolpa.
Al termine del contraddittorio il Prefetto potrà: a) rilasciare una informativa liberatoria; b) determinarsi per l’interdittiva; c) imporre determinate misure ed una osservazione che varia da 6 a 12 mesi.
Quanto alle misure che potrebbero essere imposte si guarda al modello organizzativo previsto dal dlgs 231/01, ossia l’adozione di misure in grado di prevenire reati ed il cui controllo è demandato ad un organismo autonomo dalla governance.
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on. avv. Giuseppe Scozzari