Scarti animali. Rifiuti o sottoprodotti animali? Normativa applicabile. La Cassazione chiarisce. S.O.A..
La Suprema Corte con la sentenza n. 33084/21 pone un punto fermo rispetto alla normativa applicabile agli scarti di animali, normativa spesso oggetto di contesa considerata la particolare natura dell’oggetto del reato.
La querelle riguarda se agli scarti animali va applicata la normativa sui rifiuti (ossia il Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1, lett. n) oppure il regolamento (Ce) n. 1774/2002. Ovviamente diverse sono le conseguenze.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è il seguente: “Come già affermato da questa Corte di legittimità, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114).”. La Corte arriva a tale conclusione anche attraverso una interpretazione sistematica del Regolamento 1069/2009/CE la cui rubrica riguarda le “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.
In altri termini nel caso in cui il produttore si sia disfatto dei S.O.A. per destinarli allo smaltimento, questi restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. La ratio della normativa è semplice e si applica il regolamento comunitario quando gli scarti animali sono soggetti all’eventuale reimpiego e quindi al riutilizzo solo se: (i) è nota la loro provenienza, (ii) se hanno subito i controlli e (iii) se gli esiti di essi escludono conseguenze nocive, nel caso del reimpiego, per la salute umana e\o dei soggetti destinatari del prodotto riutilizzato. Negli altri casi si applica la normativa sui rifiuti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda lo smaltimento di sangue animale.
In un’altra vicenda che occupa lo studio gli scarti erano stati abbandonati in area non controllata ad opera di soggetti ignoti. Secondo l’organo inquirente lo smaltimento di essi avrebbe dovuto essere sottoposto alla normativa comunitaria piuttosto che essere smaltiti con la normativa sui rifiuti, cosa che, invece, correttamente hanno fatto i funzionari comunali che si sono occupati del caso, ma che oggi si trovano sotto processo.
Sarà resa nota la sentenza non appena si concluderà il processo.
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on. avv. Giuseppe Scozzari