Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale. Delineati i limiti dalla Cassazione.
La Cassazione con la sentenza n. 32733/21 è intervenuta ancora una volta sul tema della individuazione dei limiti di configurabilità dei reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale.
Secondo la S.C. non basta l’avere omesso l’annotazione di una sola operazione per integrare l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 co. 1°, n. 2 L.F.), ma bisogna dimostrare che il reo abbia posto in essere, con coscienza e volontà, una condotta mirata alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio societario e dei relativi flussi finanziari. In altri termini necessità che il soggetto agente abbia agito con dolo (generico).
Nel caso esaminato dalla S.C. i fatti sono stati ricondotti nella ipotesi meno grave di bancarotta semplice (art. 217 L.F.), per la cui sussistenza basta dimostrare la mera negligenza nel tenere le scritture contabili.
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on. avv. Giuseppe Scozzari