Infortuni sul lavoro. Condotta esorbitante. Responsabilità esclusa del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 836/2022 la Suprema Corte ha ribadito un principio sempre più consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ossia che la condotta esorbitante del lavoratore esonera da responsabilità penale il datore di lavoro.
Con la sentenza in commento la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Firenze, che confermava la sentenza di primo grado, statuendo che “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore”
Il giudice regolatore precisa che il datore di lavoro ha il dovere di effettuare una valutazione ex ante rispetto a quelli che sono i soggetti responsabili preposti alla sicurezza dei lavoratori.
La censura effettuata nei confronti dei giudici di merito, infatti, è relativa al fatto che questi avendo effettuato erroneamente una valutazione ex post, e non ex ante della condotta degli imputati, hanno erroneamente ritenuto inadeguate le misure di protezione predisposte per l’attività compiuta dal lavoratore.
Si tratta di una pronuncia che pone un ulteriore punto fermo perché indica, ai giudici di merito, il momento in cui deve essere effettuato il giudizio di idoneità (ex ante) in sede di scrutinio delle condotte contestate.
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on. avv. Giuseppe Scozzari