MESSA ALLA PROVA CONCEDIBILE UNA SECONDA VOLTA? SI IN CASO DI CONTINUAZIONE.
Con la recente sentenza n. 174 del 2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati contestati in diversi procedimenti siano legati dal vincolo della continuazione, ovvero quando siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Il presupposto da cui è scaturita la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’l’articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale, consiste nella circostanza che se tutti i reati commessi in continuazione fossero contestati nel medesimo procedimento penale, l’imputato avrebbe certamente diritto di chiedere la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati.
Ed allora, ha sottolineato la Corte, è irragionevole in riferimento al principio d’uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che in caso di contestazione dei medesimi reati in diversi procedimenti, l’imputato non abbia il diritto, nel secondo procedimento, di richiedere il medesimo beneficio solo perché già concesso nell’ambito del primo procedimento.
La preclusione, ha rilevato ancora la Consulta, contrasta altresì con l’intenzione del legislatore di sanzionare in maniera unitaria i reati legati dal vincolo della continuazione.
Si tratta di una rilevante pronuncia con effetti sul piano pratico anche nei processi in corso, in cui gli imputati potrebbero valutare l’opportunità di richiedere la rimessioni in termini al fine della concessione del beneficio.
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avv. Angelo Sutera