Interdittiva Antimafia. DLGS 231/01. Modello organizzativo. Irrilevanza in presenza del condizionamento mafioso in atto.
L’art. 34 bis del DLGS 159/11 (Codice Antimafia) prevede la possibilità, per l’impresa in “odore” di condizionamento mafioso (quindi destinataria o in procinto di una Interdittiva antimafia) di accedere al “controllo giudiziario”. Questo istituto si basa su un giudizio prognostico favorevole per l’impresa, ossia che questa possa tornare ad operare in assenza di condizionamento mafioso.
La S.C., con la sentenza n. 11326/23, ha ribadito che l’eventuale adozione del modello ex DLGS 231/01 è irrilevante se viene riscontrata la “non occasionalità “ e, quindi per converso, la attuale e persistente permeabilità della stessa al fenomeno mafioso.
Secondo la Corte il modello ex 231 è irrilevante, res sic stantibus, anche se adottato dopo il ricevimento dell’ Interdittiva.
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on. avv. Giuseppe Scozzari