23 marzo 2023
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Consiglio Nazionale Forense (CNF). Codice deontologico. Sanzione disciplinare per omessa informazione al cliente
Il CNF con la sentenza n. 207/22 ha confermato la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un avvocato che aveva omesso di informare il proprio cliente sull’andamento e sugli esiti del processo, ancorché il cliente abbia preso parte alle udienze.
Il CNF condivide la sanzione applicata (per condotta posta in essere in violazione dell’art 27 CDF) dal COA competente perché si legge “l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato”.
La decisione è assolutamente condivisibile.
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on. avv. Giuseppe Scozzari