DLGS 231/01 – RESPONSABILITÀ DELL’ENTE. GUP MILANO: L’ENTE VA RINVIATO A GIUDIZIO SOLO IN CASO DI UNA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA. INTERPRETAZIONE CREATIVA CHE EVITA DISPARITÀ CON LA PERSONA FISICA.
Il GUP presso il tribunale di Milano con l’ordinanza del 15/02/23 ha ritenuto, nel silenzio della riforma Cartabia, di applicare alle società lo stesso criterio di giudizio applicato per la persona fisica. Ossia disporre il rinvio a giudizio solo se gli elementi acquisiti “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
In altri termini il GUP milanese ha applicato quanto previsto dall’art. 425 co. 3 cpp per le persone fisiche anche all’Ente, pur in assenza (nell’art. 61 dlgs 231/01) della medesima previsione oggetto della riforma Cartabia.
Si tratta di un orientamento assolutamente condivisibile che evita possibili ricorsi innanzi la Corte Costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
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on. avv. Giuseppe Scozzari