PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NECESSARIA RITUALITÀ DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 547 C.P.C.
La Corte di Cassazione, con sent. n. 16005 del 07.06.2023, ha ribadito la necessità del rispetto delle forme previste dall’art. 547 c.p.c. ai fini della dichiarazione di quantità del terzo, nel pignoramento presso terzi.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal creditore procedente che ha lamentato la violazione dell’art. 547 c.p.c. da parte del Tribunale. Quest’ultimo, con ordinanza, aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi presentata dal terzo pignorato, sulla base del fatto che la dichiarazione effettuata da quest’ultimo, benché irrituale (in quanto effettuata a mezzo telefax), era stata comunque ricevuta dal destinatario.
Ritiene la Corte che, in ragione della natura formale della dichiarazione di quantità, la stessa debba essere effettuata osservando le modalità previste dal legislatore all’art.547 c.p.c. In particolare, in base alla lettera della norma, la dichiarazione del terzo deve essere effettuata “a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata”.
Occorre considerare che, in tale sede, non viene in rilievo un mero rapporto epistolare tra procedente e terzo pignorato, risolvibile alla stregua dei comuni canoni in ordine alla prova delle comunicazioni, ma il terzo assume la funzione di vero e proprio ausiliario del giudice (Cass. n.13143/2017).
Per cui, come sostenuto dalla Corte nella sentenza in esame, l’alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, “oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi tamquam non esset”.
#pignoramento #dichiarazione #pignoramentopressoterzi #CortediCassazione #proceduraesecutiva
Dott.ssa Concetta Sferrazza