Amministratore di fatto. Responsabilità penale. Reati tributari.
La Suprema Corte con la sentenza 36556/22 si occupa ancora una volta della responsabilità penale dell’amministratore di fatto relativamente alle fattispecie di reati fiscali.
La Corte ribadisce: affinché un soggetto sia qualificato amministratore di fatto non deve avere in capo a se tutti i poteri ma è sufficiente che ci sia una rilevante e continuativa attività gestoria. In altri termini nel caso di reati fiscali risponde anche “l’amministratore di fatto” se questi gestisce l’azienda, non in modo episodico ma con continuità in ambiti rilevanti dell’azienda, non è stato ritenuto necessario dalla S.C. che “l’amministratore di fatto” abbia in capo a se la gestione totalizzante dell’azienda.
La vicenda sottoposta alla Corte riguardava i reati di cui al dlgs 74/00 ossia dichiarazione fraudolenta, mediante artifici, infedele e falsa fatturazione.
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on. avv. Giuseppe Scozzari