RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEVE ESSERE REALIZZATO “SU MISURA” PER CIASCUNA IMPRESA
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sent. n.27148/2023, ha specificato le caratteristiche che deve presentare il modello di organizzazione e gestione ai fini dell’esclusione della responsabilità da reato dell’ente.
Ai sensi dell’art. 6 co.1, lett a) del d.lgs. 231/01, infatti, “l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Con specifico riferimento al modello di organizzazione e gestione (MOG), il secondo comma dello stesso articolo precisa che lo stesso deve rispondere ad alcune esigenze, quali: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
Come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, “è ormai dato di comune esperienza che il modello di organizzazione e gestione debba essere realizzato «su misura» (taylored) per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, soprattutto con riguardo alle peculiarità dei reati ambientali, per cui si pone la necessità di una mappatura del rischio in modo specifico per ciascun reato, l’ente deve dotarsi di un modello di organizzazione e gestione aderente alla struttura e all’attività dell’impresa.
Il MOG non può limitarsi a descrivere genericamente l’attività svolta e la conformità alle norme della gestione dei rifiuti, ma deve prevedere, in concreto, i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente.
Ai fini di una sua completa efficacia, inoltre, esso deve essere attuato tramite l’istituzione di un organismo di vigilanza (ODV) che sia dotato di concreti poteri di controllo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza