D.Lgs 231/01. IL MANTENIMENTO DI UN MACCHINARIO VECCHIO ED IRREGOLARE, DAL CUI UTILIZZO DISCENDA UN INFORTUNIO PER IL LAVORATORE, COMPORTA LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI LESIONI COLPOSE IN CAPO ALL’ENTE.
Con la sent. n. 2848/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza della responsabilità da reato dell’ente in caso di violazione della normativa antinfortunistica.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.231/01, infatti, con riguardo all’imputazione oggettiva della responsabilità all’ente, è necessario che il reato presupposto sia commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione o da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di tali soggetti, nell’interesse dell’ente.
La Suprema Corte ha statuito che tale interesse va letto, nella prospettiva patrimoniale dell’ente “come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”.
Rientra in tale circostanza il mancato acquisto di nuovi macchinari o la mancata messa in sicurezza di quelli vecchi, consentendo all’ente un risparmio di spesa.
In tale situazione, nemmeno l’eventuale colpa concorrente del lavoratore, in termini di negligenza, è idonea ad escludere la responsabilità dei soggetti aventi l’obbligo di sicurezza.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza