RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: NECESSARIA CONCRETA ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
Con la sent. n.38025/2022 la IV sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al riconoscimento dell’attenuante prevista per le sanzioni pecuniarie applicate all’ente ex D.Lgs. 231/01, in caso di adozione del modello organizzativo.
La norma di riferimento è contenuta all’art. 12, comma 2, lett. b, del citato decreto ai sensi del quale:
“La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”
Ha ribadito la Suprema Corte, coerentemente alla lettera della norma, che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, è necessario che il modello organizzativo venga “reso operativo”.
In altri termini, non basta la mera nomina dell’organismo di vigilanza e la semplice adozione del modello.
È necessario altresì che il modello preveda in concreto le prassi e le procedure idonee a prevenire quei reati che potrebbero più facilmente verificarsi in relazione alla specifica attività svolta dall’ente.
Solo se il modello organizzativo viene concretamente attuato, l’ente potrà beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria prevista dal decreto.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza