CONDOMINIO: ESONERO DALLE SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELL’ANTENNA CENTRALIZZATA IN ASSENZA DI RICEZIONE DEL SEGNALE TV. (artt. 1120 e 1122 bis c.c.)
La normativa recente si pone l’obbiettivo di favorire le innovazioni e la centralizzazione degli impianti nei condomini, si fa riferimento agli interventi in materia di: sicurezza e salubrità degli edifici; eliminazione delle “barriere architettoniche”; installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la ricezione radiotelevisiva e l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo.
Nonostante questo obbiettivo di centralizzazione dei servizi, rimane sempre in vigore e tutelato dall’ordinamento il diritto di installazione di impianti individuali da parte del singolo condomino, libero dalle scelte condominiali e, quindi, dalle decisioni e dagli ostruzionismi dell’assemblea, unici limiti imposti sono costituiti dalla conservazione delle parti comuni e delle reti pubbliche nonché la preservazione del decoro architettonico dell’edificio.
L’art. 1120 c.c., novellato nel 2012, disciplina le innovazioni dirette al miglioramento del condominio, attraverso l’installazione di impianti centralizzati; mentre l’art. 1122 bis c.c., garantisce il suddetto diritto di intervento individuale.
In tema di telecomunicazioni l’art. 1122 bis c.c. preserva e garantisce l’installazione di impianti non centralizzati e individuali, confermando l’esistenza di un c.d. “diritto all’antenna” che trova tutela costituzionale nell’art. 21 Cost. (libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione).
Negli ultimi anni si è diffusa la centralizzazione degli impianti condominiali e, in particolare, l’antenna destinata a servire la singola unità immobiliare residua negli edifici perché ormai quasi tutti i condomini sono dotati di un impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva avvolte anche a discapito del decoro architettonico.
Tralasciando la questione relativa al canone tv obbligatorio individuale, la manutenzione e la conservazione dell’antenna centralizzata rientrano fra le spese condominiali relative ai beni comuni e vengono ripartite in ragione dei millesimi posseduti da ciascun condomino, prescindendo dal numero di apparecchi televisivi posseduti.
Il problema sorge quando un condomino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall’antenna centralizzata: in questi casi, fermo l’obbligo dell’amministratore di intervenire per fare eseguire le opportune riparazioni con addebito delle spese a tutti i condomini, non si può imporre all’assemblea di deliberare la sostituzione dell’impianto centralizzato in quanto, proprio in forza dell’alternativa concessa dalla legge dell’installazione di un impianto individuale, non è affatto pregiudicato il suo diritto all’informazione; di contro, è pacifico invece l’esonero del condomino che non riceve il segnale dal partecipare alle spese inerenti la manutenzione e la conservazione dell’antenna condominiale centralizzata.
Avv. Biagio Cimò