D.LGS.231/01. LA CANCELLAZIONE DELL’ENTE DAL REGISTRO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Con la sent. n.1419/2023 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in tema di responsabilità da reato dell’ente ex D.Lgs.231/01, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una società cancellata dal Registro in seguito a liquidazione.
La riforma del diritto societario ha comportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’estinzione della persona giuridica come conseguenza della cancellazione della società del registro delle imprese.
Secondo i giudici della Corte d’appello, quindi, “l’estinzione definitiva dell’ente determina, per la persona giuridica, lo stesso effetto che la morte fisiologica determina per un soggetto fisico, segnatamente la cessazione definitiva ed irreversibile di tutte le funzioni vitali ad esso connesse, ciò che rende comprensibili i motivi per cui la legge prevede l’estinzione del reato: la pena non sarebbe eseguibile e non avrebbe, comunque, alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie”.
A tale conclusione la Corte è giunta colmando il vuoto normativo del D.lgs.231/01, che non prevede una specifica disciplina sul punto, con il principio sancito dall’art.27 della Costituzione.
La disposizione costituzionale, prevedendo che “la responsabilità penale è personale”, comporta il rifiuto di ogni forma di responsabilità oggettiva. La stessa, inoltre, sancisce il principio della funzione rieducativa della pena.
Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto che la sanzione inflitta ad un ente cancellato dal Registro, quindi civilmente inesistente, non risponderebbe ad alcuna delle funzioni ad essa attribuite dalla nostra Costituzione.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari